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Sez. 1, Sentenza n. 940 del 24/03/1969 (Rv. 339356 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - NATURA - EFFICACIA - CONDIZIONI - DISSENSO SULLE CONSEGUENZE GIURIDICHE - IRRILEVANZA -.*
Stato
decisa il 1969-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339356-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - NATURA - EFFICACIA - CONDIZIONI - DISSENSO SULLE CONSEGUENZE GIURIDICHE - IRRILEVANZA -.*

Il riconoscimento del vizio da parte del venditore, che esime il compratore dalla tempestivita della denuncia, costituisce una mera dichiarazione di verita o di scienza, non gia una manifestazione negoziale, e per la sua efficacia e sufficiente la constatazione del fatto della difformita obiettiva tra la cosa consegnata e quella che, nella intenzione dei contraenti, era ritenuta idonea a soddisfare lo scopo perseguito con la stipulazione del negozio non ha, poi, Rilevanza alcuna il fatto che colui il quale effettua il riconoscimento dissenta in ordine alle conseguenze giuridiche della riconosciuta difformita. (V.3307-68, massima n.336300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)