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Sez. 2, Sentenza n. 8090 del 12/06/1973 Ud. (dep. 15/11/1973) Rv. 125476 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI SPECIALITA - IMPROCEDIBILITA PER FATTI DIVERSI DA QUELLI PER CUI E CONCESSA L'ESTRADIZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125476-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI SPECIALITA - IMPROCEDIBILITA PER FATTI DIVERSI DA QUELLI PER CUI E CONCESSA L'ESTRADIZIONE - CONDIZIONI.*

Il principio della specialita dell'estradizione (ex art 661, secondo comma cod proc pen) non implica necessariamente una generale limitazione della giurisdizione ne e automaticamente causa d'improcedibilita dell'Azione penale per reati anteriori non compresi nel provvedimento di estradizione, ma determina soltanto impedimento all'Esercizio dell'Azione stessa nei casi in cui la presenza fisica dell'imputato nello stato sia espressamente richiesta o assuma particolare interesse per l'Esercizio della Azione. Negli altri casi, non ricorrendone le condizioni legittimatrici il citato principio non e operante e non limita la potesta di procedere per fatti anteriori e diversi da quelli compresi nel provvedimento di estradizione, purche siano osservate le norme sulla notificazione degli Atti all'imputato e siano rispettati i diritti della difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)