Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15601 del 24/07/2015 (Rv. 636721 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Proposizione in via incidentale - Rimessione al collegio del solo giudizio di falso - Sospensione "ex lege" della causa di merito - Decisione del collegio - Prosecuzione della causa di merito - Sospensione in caso di impugnazione della decisione sulla querela di falso - Esclusione - Ragioni.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
In tema di querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso "ex lege" ai sensi dell'articolo 225, comma 2, c.p.c., una volta intervenuta la decisione del collegio sul falso prosegue innanzi al giudice istruttore e la successiva decisione deve tenere conto della sentenza di primo grado sulla querela, ancorché appellata, ovvero della sentenza di appello se sopravvenuta nelle more del giudizio, senza che il processo possa essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla querela poiché non ricorre una ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico ma solo in relazione all'utilizzo di uno strumento probatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 227, Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)