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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14578 del 04/07/2011 (Rv. 618512 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Documento prodotto dal creditore e già impugnato con querela di falso in via principale - Sospensione necessaria - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618512-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Ai fini della sospensione necessaria del processo, nel quale sia stato prodotto il medesimo documento, impugnato con querela di falso in via principale in altro giudizio, occorre stabilire se l'eventuale dichiarazione di falsità del documento costituisca non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione, dei quali il giudice della causa asseritamente pregiudicata deve tenere conto nella formazione del proprio convincimento (ciò che implicherebbe, tutt'al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non giuridica), bensì se tale dichiarazione costituisca il passaggio necessario della decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell'attore o di un'eccezione decisiva del convenuto in tale causa. (Nella specie, la querela di falso era stata presentata da una sola delle parti ingiunte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale il documento era stato prodotto; la S.C. ha escluso il rapporto di dipendenza necessaria dell'una decisione rispetto all'altra).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)