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Sez. 3, Sentenza n. 17234 del 27/08/2015 (Rv. 636478 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Diritto di cronaca giudiziaria - Condizioni per il legittimo esercizio - Verità del fatto - Diffusione di dichiarazioni rese da un "pentito" di mafia) - Accertamento della verità intrinseca delle dichiarazioni - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636478-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, quando la notizia abbia ad oggetto una dichiarazione resa in sede giudiziaria da un "pentito", poiché le indagini sull'attendibilità del dichiarante e sulla veridicità di quanto dallo stesso dichiarato sono rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca, sotto il profilo della verità del fatto riferito, il giornalista deve soltanto accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del giornalista per non aver verificato che la dichiarazione resa dal pentito, sul sostegno assicurato dalla mafia alla candidatura del ricorrente alle elezioni politiche dell'anno 1987, era positivamente smentita dalla circostanza che costui non si era candidato in quella consultazione elettorale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)