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Sez. 3, Sentenza n. 13346 del 19/07/2004 (Rv. 575639 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Notizia offensiva dell'onore e della reputazione di una determinata persona - Responsabilità civile - Esimente del diritto di cronaca - Presupposti - Verità del fatto - Fonte - Documento ufficiale - Sussistenza - Dichiarazioni rese dai cc.dd. "pentiti" - Accertamento della verità intrinseca delle dichiarazioni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575639-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si realizza quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza); in particolare, qualora il giornalista riporti dichiarazioni di "pentiti", il primo dei succitati presupposti deve ritenersi sussistente, qualora dall'articolo risulti che si tratta di dichiarazioni rese al P.M. nel corso di indagini, riportate in un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari, che costituisce un atto giudiziario che fornisce idoneo sostegno documentale alla verità della notizia, costituita dalle dichiarazioni, essendo il giornalista tenuto esclusivamente ad accertare che le stesse siano state rese ed il contesto nel quale ciò è avvenuto e non anche a svolgere specifiche indagini sulla loro attendibilità, riguardando siffatta valutazione il merito delle dichiarazioni e la loro intrinseca rispondenza a verità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)