diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 586 del 09/11/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162237 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI - FATTISPECIE: PASSAGGIO RESO INSERVIBILE.*
Stato
decisa il 1983-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162237-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI - FATTISPECIE: PASSAGGIO RESO INSERVIBILE.*

Ai fini del reato di elusione di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen., il provvedimento di reintegra del possesso, che il pretore pronuncia ai sensi degli artt. 703 e 689 cod. proc. civ., è una misura cautelare a difesa del possesso, intesa non soltanto a ripristinare il possesso a favore del soggetto spogliato, ma anche ad assicurare tale possesso per tutta la durata del procedimento civile. Pertanto commette il reato di elusione di un provvedimento del giudice colui il quale, dopo avere reintegrato nel possesso di un bene immobile o di altro diritto reale un terzo, in forza dell'ordine del pretore, spogli nuovamente costui, in pendenza del giudizio possessorio, mediante una qualsiasi Azione. (nella specie l'imputato aveva reso inagibile un passaggio nel possesso del quale doveva reintegrare un terzo). (Conf mass n 133958; (Conf mass n 151215).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)