Sez. 2, Sentenza n. 2039 del 25/07/1964 (Rv. 302949 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA D'AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA LEGALE ASSOLUTA - D'INTENDERE E DI VOLERE PER INFERMITA DI MENTE (INTERDIZIONE GIUDIZIALE PER ALIENAZIONE MENTALE) - IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE DELL'INFERMO DI MENTE RICOVERATO IN MANICOMIO - DECORRENZA.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA D'AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA LEGALE ASSOLUTA - D'INTENDERE E DI VOLERE PER INFERMITA DI MENTE (INTERDIZIONE GIUDIZIALE PER ALIENAZIONE MENTALE) - IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE DELL'INFERMO DI MENTE RICOVERATO IN MANICOMIO - DECORRENZA.*
La perdita della capacita processuale dell'infermo di mente ricoverato in manicomio non deriva direttamente dal suo stato d'incapacita naturale, bensi dalla giudiziale affermazione di tale stato per mezzo del provvedimento di interdizionè prima di tale pronuncia il ricoverato dev'essere considerato, pertanto, privo della detta capacita, solo nel caso che gli sia stato nominato un rappresentante provvisorio salvo quanto disposto dall'art. 716 cod.proc.civ. per il processo di interdizione. (V. 613/60; 4433/57; 2697/55; 1045/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 716 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)