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Sez. L, Sentenza n. 14034 del 27/09/2002 (Rv. 557682 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Incapacità naturale della parte - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557682-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

L'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale; pertanto, l'incapacità naturale di un soggetto non basta a causare la perdita della capacità processuale, finché non sia intervenuta una sentenza di interdizione o non sia stato nominato un rappresentante provvisorio, onde essa non può esser fatta valere dalla controparte quale ragione di invalidità e di inammissibilità delle iniziative processuali di chi è asseritamente affetto da incapacità naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)