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Sez. 2, Sentenza n. 2812 del 10/10/1983 Ud. (dep. 27/03/1984) Rv. 163361 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - MODIFICA DEL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA AGGRAVANTI E ATTENUANTI - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEJUS - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163361-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - MODIFICA DEL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA AGGRAVANTI E ATTENUANTI - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEJUS - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Il divieto della "reformatio in pejus", di cui all'art. 515, terzo comma cod. proc. pen., si riferisce unicamente alla pena complessiva inflitta in prima istanza, sicché tale principio non può mai dirsi violato quando - quale che sia il procedimento seguito dal giudice d'appello - la pena complessivamente inflitta da tale giudice non sia superiore a quella stabilita in primo grado. Ne consegue, pertanto, che non può costituire violazione del suddetto principio la modifica del giudizio di comparazione, quando il giudice dell'appello abbia risolto negativamente per l'imputato tale giudizio considerando prevalenti le aggravanti sulle attenuanti ed abbia ridotto la pena complessiva al di sotto dei limiti di quella applicata in prima istanza, sia pure per effetto di una diversa qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico. (V mass n 143286).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 2 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)