Sez. 1, Sentenza n. 9010 del 23/04/1979 Ud. (dep. 29/10/1979) Rv. 143286 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DICHIARAZIONE DI PREVALENZA DELLE AGGRAVANTI SULLE ATTENUANTI SU APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA RIFORMA IN PEGGIO - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DICHIARAZIONE DI PREVALENZA DELLE AGGRAVANTI SULLE ATTENUANTI SU APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA RIFORMA IN PEGGIO - FATTISPECIE.*
Il giudice che, su appello del solo imputato, estendendo il giudizio di comparazione ex art 69 cod pen cosi come modificato dal riformatore del 1974 anche alla recidiva, attenda ad una dichiarazione di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti in luogo di quella di equivalenza adottata dal primo giudice, viola il divieto della riforma in peggio, posto che, attraverso l'applicazione d'una legge sopravvenuta, non si adegua al generale principio del trattamento piu favorevole al reo. (nella specie la Corte ha precisato che la ritenuta ipotesi criminosa circostanziata, ancorche non abbia inciso sulla misura della pena inflitta dal giudice di primo grado, puo certamente essere ostativa all'applicazione di possibili benefici e di qui la sua illegittimita sotto il profilo della violazione dell'art 515 cod proc pen).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)