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Sez. 3, Sentenza n. 6412 del 30/06/1998 (Rv. 516832 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Cosiddetta "locazione finanziaria " (o leasing) - Clausola contrattuale collegante il completamento, ad opera del "concedente", del pagamento del prezzo di acquisto del bene "locato", alla dimostrata avvenuta consegna del bene da parte del "fornitore" - Conseguenze - Nel caso di mancata consegna del bene - Perduranza degli obblighi dell'utilizzatore, nei confronti del "concedente" - Limiti.
Stato
decisa il 1998-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516832-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Qualora in un contratto di locazione finanziario sia stabilita una clausola con cui sia convenuto che il concedente debba completare il pagamento del prezzo solo previa dimostrazione del'avvenuta consegna del bene da parte del fornitore, una tale clausola svolge una funzione di limite alla persistenza ed estensione dell'obbligazione dell'utilizzatore del bene di pagamento verso il concedente anche nell'eventualità in cui, per fatto imputabile al fornitore, manchi la consegna del bene "locato".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)