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Sez. 3, Sentenza n. 4367 del 16/05/1997 (Rv. 504437 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Leasing - Disciplina - Obbligazioni del concedente.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504437-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE

La locazione finanziaria (cosiddetto leasing) si svolge come un rapporto trilaterale in cui l'acquisto ad opera del concedente va effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione, quale elemento naturale del negozio dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume direttamente l'obbligo della consegna, né garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)