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Sez. 2, Sentenza n. 3486 del 04/08/1977 (Rv. 387065 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - MANCATA PROPOSIZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387065-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - MANCATA PROPOSIZIONE - CONSEGUENZE.*

L'inosservanza del divieto del mutamento della domanda in primo grado non e rilevabile di ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata prima che il contraddittorio sulla nuova domanda possa ritenersi anche tacitamente accettato. In difetto di siffatta eccezione, che, avuto riguardo alla sua natura e alla sua funzione, deve essere qualificata tale in senso tecnico, la relativa preclusione non puo essere fatta valere nelle successive fasi del giudizio. (Conf 691/76, mass n 379334).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)