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Sez. 1, Sentenza n. 691 del 02/03/1976 (Rv. 379334 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DIVIETO DI MUTAMENTO DELLA DOMANDA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - MANCANZA - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA INOSSERVANZA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379334-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DIVIETO DI MUTAMENTO DELLA DOMANDA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - MANCANZA - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA INOSSERVANZA - PRECLUSIONE.*

L'inosservanza del divieto di mutamento della domanda nel giudizio di primo grado non e rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata prima che il contraddittorio sulla nuova domanda possa ritenersi, anche tacitamente, accettato. In difetto di siffatta eccezione - che, avuto riguardo alla sua natura e alla sua funzione, deve essere qualificata come eccezione in senso tecnico - la relativa preclusione non puo piu essere fatta valere nelle successive fasi del giudizio. (V 739/74, mass n 368588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)