Sez. 1, Sentenza n. 691 del 02/03/1976 (Rv. 379334 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DIVIETO DI MUTAMENTO DELLA DOMANDA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - MANCANZA - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA INOSSERVANZA - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DIVIETO DI MUTAMENTO DELLA DOMANDA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - MANCANZA - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA INOSSERVANZA - PRECLUSIONE.*
L'inosservanza del divieto di mutamento della domanda nel giudizio di primo grado non e rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata prima che il contraddittorio sulla nuova domanda possa ritenersi, anche tacitamente, accettato. In difetto di siffatta eccezione - che, avuto riguardo alla sua natura e alla sua funzione, deve essere qualificata come eccezione in senso tecnico - la relativa preclusione non puo piu essere fatta valere nelle successive fasi del giudizio. (V 739/74, mass n 368588).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)