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Sez. 3, Sentenza n. 2999 del 30/09/1974 Ud. (dep. 18/03/1975) Rv. 129579 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - PRESUNZIONE CHE IL COLPEVOLE SI ASTERRA DAL COMMETTERE ULTERIORI REATI - NECESSITA PER LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE.*
Stato
decisa il 1974-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129579-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - PRESUNZIONE CHE IL COLPEVOLE SI ASTERRA DAL COMMETTERE ULTERIORI REATI - NECESSITA PER LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE.*

La presunzione che il colpevole si asterra dal commettere altri reati e richiesta solo per l'applicabilita della sospensione condizionale della pena (art 164 cod pen) e non pure per la non menzione della condanna (art 175 cod pen), la cui concessione deve essere ritenuta opportuna dal giudice in base alla valutazione delle circostanze indicate nell'art 133 cod pen, che hanno riguardo alla gravita del reato e alla capacita a delinquere del colpevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)