Sez. 3, Sentenza n. 7770 del 22/03/1982 Ud. (dep. 01/09/1982) Rv. 154951 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - CONCESSIONE DEL PRIMO BENEFICIO E CONTESTUALE DINIEGO DEL SECONDO - AMMISSIBILITÀ.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - CONCESSIONE DEL PRIMO BENEFICIO E CONTESTUALE DINIEGO DEL SECONDO - AMMISSIBILITÀ.*
Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e negare il beneficio della non iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, poiché i suddetti benefici pur presentando elementi comuni, sono tuttavia distinti e diversi. La sospensione condizionale della pena muove dall'esigenza di evitare al condannato l'espiazione della pena, mentre la non menzione della condanna tende a limitare gli effetti della condanna sul piano dei rapporti sociali, evitando che essa sia resa nota, con conseguente senso di repulsione e diffidenza verso il condannato e correlativo pregiudizio del suo nome. (V. Mass. N. 148111 nel senso che i criteri da seguire sono i medesimi). (Conf mass n 143647; (Conf mass n 141255; (Conf mass n 129579; (Conf mass n 127239; (Conf mass n 113222; (contra mass n 127234).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)