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Sez. 1, Sentenza n. 1928 del 24/04/1978 (Rv. 391285 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - TRATTAMENTO DEI DUE CONIUGI - PARIFICAZIONE EX LEGGE N 151 DEL 1975 - CONFIGURABILITA - DIRITTO DEL CONIUGE NON RESPONSABILE A CONSEGUIRE UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391285-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - TRATTAMENTO DEI DUE CONIUGI - PARIFICAZIONE EX LEGGE N 151 DEL 1975 - CONFIGURABILITA - DIRITTO DEL CONIUGE NON RESPONSABILE A CONSEGUIRE UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In tema di rapporti patrimoniali fra coniugi separati, le sentenza della Corte costituzionale n 46 del 1966 e n 133 del 1970, cosi come, successivamente, la nuova formulazione dell'art 156 cod civ, fissata dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, comportano la parificazione del trattamento dei due coniugi, ma non escludono il diritto del coniuge non colpevole, ovvero, dopo l'entrata in vigore della citata legge, del coniuge, al quale la separazione non sia addebitabile, a conseguire un assegno di mantenimento, per la corresponsione di quanto necessario alla conservazione del proprio tenore di vita e della propria posizione economico-sociale, quando a cio non siano sufficienti i suoi redditi e siano invece adeguati i mezzi economici dell'altro coniuge. (V 40/76, mass n 378658; (V 255/75, mass n 373461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)