Sez. 1, Sentenza n. 40 del 09/01/1976 (Rv. 378658 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 145 COD CIV - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 145 COD CIV - CONSEGUENZE.*
In materia di separazione personale dei coniugi, il diritto allo assegno di mantenimento non deve considerarsi cessato per effetto della declaratoria di illegittimita costituzionale dell'art 145 cod civ. le pronunzie della Corte costituzionale in materia di rapporti patrimoniali fra i coniugi, mentre non hanno apportato modificazione alcuna per cio che concerne l'individuazione dei soggetti e del contenuto della prestazione (poiche e rimasta invariata la distinzione fra i casi in cui il coniuge e tenuto al mantenimento dell'altro e quelli in cui egli ha l'Obbligo di corrispondergli solo gli alimenti), hanno invece inciso su due elementi dell'Obbligo di mantenimento: la condizione cui questo e subordinato e la misura della prestazione. Ne e risultato che il trattamento del marito e parificato a quello della moglie, nel senso che il diritto al mantenimento - consistente nella prestazione di tutto cio che richiede il tenore di vita corrispondente alla loro posizione economico-sociale - spetta indifferentemente a chi dei due coniugi non abbia mezzi sufficienti a dette esigenze, nei limiti della insufficienza dei mezzi di cui disponga ed in proporzione delle sostanze dell'obbligato. (V 895/75, mass n 374283).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)