Sez. 1, Sentenza n. 4498 del 23/08/1985 (Rv. 441962 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECORRENZA.*
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato a norma dell'art. 156, terzo comma cod. civ. decorre dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale per essere autorizzati a far cessare la loro convivenza, ancorché non sia stato domandato in tale Sede, trattandosi di Obbligo ex lege che nasce dal matrimonio e di cui la decisione giudiziale fissa in concreto la relativa entità al momento della cessazione della convivenza. (contra 3334/81; (contra 3341/78).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)