Sez. 1, Sentenza n. 9326 del 16/12/1987 (Rv. 456505 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECORRENZA.*
In applicazione del principio stabilito nell'art. 445 cod. civ. in materia di alimenti l'assegno di mantenimento è dovuto al coniuge separato a norma dell'art. 156 cod. civ. dalla data in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente dal Presidente del tribunale, ancorché la sentenza che pronuncia la separazione non ne abbia sancito espressamente la retroattività ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità attinente all'adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato ma non ancora adempiute. (V 4498/85, mass n 441962; (V 4411/85, mass n 441873; (V 5763/81, mass n 416467; (V 3334/81, mass n 413909; (V 3341/78, mass n 392780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)