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Sez. L, Sentenza n. 6177 del 20/06/1990 (Rv. 467847 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - SENTENZA DI CONDANNA CON RIFERIMENTO ALLE MENSILITÀ O ALLE RETRIBUZIONI - PROPOSIZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO DI DOMANDA DIRETTA A SENTENZA DI CONDANNA ESPRESSA IN TERMINI MONETARI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467847-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - SENTENZA DI CONDANNA CON RIFERIMENTO ALLE MENSILITÀ O ALLE RETRIBUZIONI - PROPOSIZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO DI DOMANDA DIRETTA A SENTENZA DI CONDANNA ESPRESSA IN TERMINI MONETARI - PRECLUSIONE.*

Il lavoratore che abbia ottenuto la dichiarazione di illegittimità del suo licenziamento, l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del (conseguente) danno, nella misura, determinata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, di "cinque mensilità di retribuzione quantificata secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ.", oppure delle "retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro", non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari, ostandovi il principio del ne bis in idem.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)