Sez. L, Sentenza n. 811 del 24/01/1995 (Rv. 489900 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Illegittimità del licenziamento - Sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore - Valido titolo esecutivo di detta sentenza - Proposizione in separato giudizio di domanda diretta ad ottenere condanna espressa in termini monetari precisi - Preclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento della illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo che non abbisogna di ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, sicché il lavoratore che abbia già ottenuto sentenza contenente l'ordine di reintegrazione e la condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità, oppure delle retribuzioni dovutegli, non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)