Sez. 6, Sentenza n. 7802 del 28/10/1989 Ud. (dep. 30/05/1989) Rv. 181433 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - CASSAZIONE - RICORSO - EFFETTO ESTENSIVO - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA SOPRAVVENUTA DI ESTINZIONE DEL REATO - ESTENSIONE AI NON RICORRENTI - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - CASSAZIONE - RICORSO - EFFETTO ESTENSIVO - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA SOPRAVVENUTA DI ESTINZIONE DEL REATO - ESTENSIONE AI NON RICORRENTI - AMMISSIBILITÀ.*
Ai sensi del primo comma dell'art. 203 cod. proc. pen., l'effetto estensivo dell'impugnazione si verifica, qualora sopravvenga una causa di Estinzione del reato (nella specie, per amnistia); infatti, in tal caso, la sentenza impugnata viene annullata ex officio, in forza dell'art. 152 cod. proc. pen. e l'art. 203 richiamato non esclude una efficacia estensiva della sola dichiarazione, dal momento che, secondo la lettera della legge, al coimputato non ricorrente o la cui impugnazione venga dichiarata inammissibile per tardività, giovano "la dichiarazione d'impugnazione e i motivi", dove la "e" la si può intendere anche in senso disgiuntivo. (Conf mass n 141790; (contra mass n 146050).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)