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Sez. 1, Sentenza n. 12538 del 25/11/1992 (Rv. 479691 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Apertura di credito bancario - Pregressa esposizione passiva in conto corrente - Riduzione - Pattuizione - Scopo - Apertura di credito - Garanzia - Mandato irrevocabile all'incasso di un credito verso l'erario - Conferimento alla banca - Mandato - Revocatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479691-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

Qualora l'apertura di credito bancario, garantita con il conferimento alla banca di un mandato irrevocabile all'incasso di un credito verso l'Erario, risulti in concreto pattuita, per effetto di simulazione relativo o, comunque, di collegamento fra più negozi, non per consentire all'accreditato una disponibilità di denaro, né una nuova utilizzazione della provvista, ma per ridurre una pregressa esposizione passiva in conto corrente, il mandato all'incasso di detto credito è suscettibile di revocatoria, secondo la previsione dell' art. 67 primo comma n. 2 della legge fallimentare, configurando una cessione di credito con funzione solutoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)