Sez. 3, Sentenza n. 4946 del 14/11/1977 (Rv. 388554 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA - RILASCIO DI UNA LETTERA DA PARTE DEL CREDITORE CON LA DICHIARAZIONE DEL RICEVIMENTO DI UNA CERTA SOMMA DAL DEBITORE E DI NON AVER ALTRE PRETESE IN ORDINE AL MAGGIOR CREDITO - QUIETANZA - CONFIGURABILITA - DOMANDA GIUDIZIALE DEL DEBITORE PER LO OTTENIMENTO DEL RILASCIO DELLA QUIETANZA - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA - RILASCIO DI UNA LETTERA DA PARTE DEL CREDITORE CON LA DICHIARAZIONE DEL RICEVIMENTO DI UNA CERTA SOMMA DAL DEBITORE E DI NON AVER ALTRE PRETESE IN ORDINE AL MAGGIOR CREDITO - QUIETANZA - CONFIGURABILITA - DOMANDA GIUDIZIALE DEL DEBITORE PER LO OTTENIMENTO DEL RILASCIO DELLA QUIETANZA - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE.*
Una lettera del creditore, contenente la certificazione di aver ricevuto una certa somma dal debitore e di non volere null'altro pretendere ancorche l'importo del credito sia superiore alla detta somma, comprende in se, oltre la parziale rinunzia al credito, anche la dichiarazione del fatto-pagamento, e pertanto puo essere considerata come quietanza ai sensi dell'art 1199 cod civ. di conseguenza, dev'essere respinta per difetto d'interesse la domanda giudiziale del debitore - proposta dopo il ricevimento della detta lettera -, intesa ad ottenere il rilascio della quietanza o la dichiarazione di avvenuta Estinzione del debito. (V 3398/68, mass n 336455).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)