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Sez. 3, Sentenza n. 4946 del 14/11/1977 (Rv. 388554 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA - RILASCIO DI UNA LETTERA DA PARTE DEL CREDITORE CON LA DICHIARAZIONE DEL RICEVIMENTO DI UNA CERTA SOMMA DAL DEBITORE E DI NON AVER ALTRE PRETESE IN ORDINE AL MAGGIOR CREDITO - QUIETANZA - CONFIGURABILITA - DOMANDA GIUDIZIALE DEL DEBITORE PER LO OTTENIMENTO DEL RILASCIO DELLA QUIETANZA - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1977-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388554-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA - RILASCIO DI UNA LETTERA DA PARTE DEL CREDITORE CON LA DICHIARAZIONE DEL RICEVIMENTO DI UNA CERTA SOMMA DAL DEBITORE E DI NON AVER ALTRE PRETESE IN ORDINE AL MAGGIOR CREDITO - QUIETANZA - CONFIGURABILITA - DOMANDA GIUDIZIALE DEL DEBITORE PER LO OTTENIMENTO DEL RILASCIO DELLA QUIETANZA - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE.*

Una lettera del creditore, contenente la certificazione di aver ricevuto una certa somma dal debitore e di non volere null'altro pretendere ancorche l'importo del credito sia superiore alla detta somma, comprende in se, oltre la parziale rinunzia al credito, anche la dichiarazione del fatto-pagamento, e pertanto puo essere considerata come quietanza ai sensi dell'art 1199 cod civ. di conseguenza, dev'essere respinta per difetto d'interesse la domanda giudiziale del debitore - proposta dopo il ricevimento della detta lettera -, intesa ad ottenere il rilascio della quietanza o la dichiarazione di avvenuta Estinzione del debito. (V 3398/68, mass n 336455).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)