Sez. 3, Sentenza n. 3398 del 22/10/1968 (Rv. 336455 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - CONTENUTO - CERTIFICAZIONE DEL RICEVIMENTO DEL DENARO - LIBERAZIONE DEL DEBITORE- IMPUGNABILITA DELLA CERTIFICAZIONE - LIMITI - PRECLUSIONE ALL'AZIONE PER I CREDITI NON ESTINTI - INSUSSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - CONTENUTO - CERTIFICAZIONE DEL RICEVIMENTO DEL DENARO - LIBERAZIONE DEL DEBITORE- IMPUGNABILITA DELLA CERTIFICAZIONE - LIMITI - PRECLUSIONE ALL'AZIONE PER I CREDITI NON ESTINTI - INSUSSISTENZA.*
Il documento qualificato quietanza racchiude due Atti uno inteso a certificare la ricezione della somma indicata, l'altro diretto alla liberazione del debitore. Il primo costituisce confessione stragiudiziale e come tale e impugnabile soltanto nei limiti segnati dall'art. 2732 cod.civ. (revoca per errore di fatto o per violenza) il secondo, concretandosi nella mera espressione del convincimento di essere stato soddisfatto delle proprie ragioni, non ha efficacia negoziale e pertanto non preclude l'Esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti che non siano stati effettivamente estinti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)