Sez. 3, Sentenza n. 11460 del 17/05/2007 (Rv. 596719 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso fondato sulla mancata o inadeguata valutazione ad opera del giudice di merito del supposto riconoscimento di scritture private prodotte in altro giudizio - Applicabilità del principio di autosufficienza - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La parte che denunci, con il ricorso per cassazione, il pregresso e implicito riconoscimento di scritture private - e di detta circostanza lamenti la mancata od inadeguata valutazione ad opera del giudice di merito - ha l'onere, oltre che di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto del documento, di indicare da quali altri elementi sia possibile trarre la conclusione che le scritture medesime siano state prodotte in diverso e precedente giudizio, nel quale si asserisce che non erano state disconosciute, essendo al giudice di legittimità istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)