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Sez. 1, Sentenza n. 13833 del 23/09/2002 (Rv. 557515 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | "Error in procedendo" - Denuncia - Oneri della parte - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557515-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La parte ricorrente in Cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l'onere, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, di specificare (a pena di inammissibilità per genericità del motivo esposto) in quale atto difensivo o verbale di udienza detta domanda e/o detta eccezione siano state formulate, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e la tempestività - e, con esse, la decisività della questione -, sicché, qualora si lamenti (come nella specie) la violazione, in sede di giudizio di merito, dell'art. 112 cod. proc. civ. (ciò che configura una fattispecie di "error in procedendo" per il quale la Corte è giudice anche del "fatto processuale"), detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere - dovere della S.C. di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento, da parte del ricorrente, dell'onere di indicarli compiutamente (non essendo compito della Corte stessa quello di cercarli autonomamente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)