Sez. U, Sentenza n. 23601 del 20/07/2026 (Rv. 679477-01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Esimente ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di accertamento - Rispetto del principio di tipizzazione dell’illecito disciplinare - Necessità - Ipotesi in cui l’oggetto giuridico dell’illecito tipizzato si distingua dal bene tutelato dall’art. 3 bis - Fattispecie in tema di illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del
2006 (da identificarsi in quella che, riguardata ex post ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" e, solo se l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche. (Nella specie, relativa ad un giudizio disciplinare riguardante un presidente di tribunale che aveva anticipato al pubblico ministero, tramite Whatsapp, il contenuto di un provvedimento collegiale non ancora emesso, la S.C. ha cassato la sentenza della sezione disciplinare, la quale, dopo aver evidenziato elementi idonei a connotare in termini di concreta gravità l'offesa ai beni della correttezza, del riserbo, della collegialità e della parità delle parti, aveva giudicato quegli stessi fatti di "scarsa rilevanza", valorizzando elementi privi di decisività - quali la durata "temporalmente modesta" dell'anticipazione di giudizio, l'intento di facilitare l'esecuzione del provvedimento e la mancanza di "eco mediatica" - senza spiegare in che modo essi potessero far degradare i fatti a condotte non meritevoli di sanzione disciplinare in rapporto alla posizione di terzietà del giudice, oltre che per il buon andamento dell'ufficio giudiziario e della sua unitarietà funzionale).
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)