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Sez. U - , Sentenza n. 29823 del 30/12/2020 (Rv. 660013 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Esimente ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di accertamento - Rispetto del principio di tipizzazione dell’illecito disciplinare - Necessità - Ipotesi in cui l’oggetto giuridico dell’illecito tipizzato si distingua dal bene tutelato dall’art. 3 bis - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660013-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (da identificarsi in quella che, riguardata "ex post" ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" e, solo se l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la necessità di una verifica della sussistenza di un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, ai fini dell'accertamento della scarsa rilevanza del fatto al medesimo addebitato, in una fattispecie in cui tale scarsa rilevanza andava già esclusa per la gravità dell'offesa recata al bene giuridico specifico direttamente tutelato dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, ossia il buon andamento dell'ufficio giudiziario e della sua unitarietà funzionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)