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Sez. 3, Sentenza n. 22022 del 28/10/2010 (Rv. 615058 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Massime d'esperienza (o nozioni di comune esperienza) - Contenuto e portata - Mancato ricorso ad esse da parte del giudice di merito - Vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615058-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Il giudice è tenuto ad avvalersi, come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove, che l'argomentazione di tipo presuntivo, delle massime d'esperienza (o nozioni di comune esperienza), da intendersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici. Ne consegue che il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, a dette massime, in quanto interferente sulla valutazione del fatto, è suscettibile di essere apprezzato sotto il profilo del vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, omettendo di applicare la massima d'esperienza secondo cui il consumo di un prodotto farmaceutico tende, a parità di condiizioni, a diminuire a fronte del suo aumento di prezzo, aveva rigettato il motivo d'appello con il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il CIPE chiedevano la riduzione del risarcimento liquidato in primo grado in favore di una casa farmaceutica per l'omessa pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'aumento del prezzo di un farmaco già commercializzato, non avendo il giudice del gravame neppure considerato che il creditore - onerato della relativa prova, giacché attinente alle conseguenze patrimoniali da lucro cessante - non aveva provato l'assenza sul mercato di farmaci di analoga efficacia terapeutica ovvero che il nuovo prezzo del farmaco in questione si allineava, comunque, a quelli medi di altri farmaci analoghi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)