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Sez. 1, Sentenza n. 608 del 10/03/1970 (Rv. 345739 - 01)

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - TRASFERIMENTO DI DIRITTI - PRESUPPOSTO - CONCESSIONI RECIPROCHE TRA CONDOMINI - ESCLUSIONE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345739-01

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - TRASFERIMENTO DI DIRITTI - PRESUPPOSTO - CONCESSIONI RECIPROCHE TRA CONDOMINI - ESCLUSIONE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*

La concessione del diritto di superficie realizza un trasferimento di diritti soltanto quando tale diritto sorge su di una cosa completamente altrui, dalla quale viene distaccata una componente del diritto di proprieta per essere attribuita ad altri. Cio, invece, non si verifica nel caso di concessione reciproca dei diritti ad aedificandum in seno ad un gruppo di condomini che, con lo stesso o con altro separato atto, abbiano acquistato in comune da un terzo un'area edificabile, poiche con tale concessione ciascuno dei condomini non acquista un diritto che prima non aveva, ma vede trasformato in un determinato e quantificato diritto di superficie il suo precedente diritto che prima si estendeva potenzialmente su tutta la cosa ed era limitato dal concorso delle quote individuali altrui. La suddetta concessione non sostanzia, pertanto un'ipotesi di acquisto di area edificabile di cui all'art 14 della legge 2 luglio 1949, n 408, ne ha per oggetto immediato la costruzione dell'edificio, in quanto tale scopo, esauritosi con l'acquisto in comune dell'area, rappresenta una finalita soltanto generica e mediata della reciproca concessione del diritto di superficie, destinata ad evitare una successiva divisione e che, pertanto, non puo fruire dell'agevolazione tributaria prevista dalla citata norma. (con 2297-68, massima n 334593).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)