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Sez. 1, Sentenza n. 2297 del 06/07/1968 (Rv. 334593 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)IN GENERE - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 408 DEL 1949- SPETTANZA IN CASO DI DIRITTO DI SUPERFICIE CONCESSO RECIPROCAMENTE TRA CONDOMINI ACQUIRENTI IN COMUNE DELL'AREA DA UN TERZO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334593-01

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)IN GENERE - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 408 DEL 1949- SPETTANZA IN CASO DI DIRITTO DI SUPERFICIE CONCESSO RECIPROCAMENTE TRA CONDOMINI ACQUIRENTI IN COMUNE DELL'AREA DA UN TERZO - ESCLUSIONE.*

La Costituzione del diritto di superficie realizza un trasferimento di diritti solo quando tale diritto sorge su cosa completamente altrui dalla quale viene distaccata una componente del diritto di proprieta, per essere attribuita ad altri. Nel caso di concessione reciproca di diritti ad aedificandum in seno ad un gruppo di condomini, non si attua un trasferimento, ma la trasformazione di un determinato e quantificato diritto di superficie che prima si estendeva in maniera potenziale su tutta la casa indivisa ed era limitata solo dal concorso delle quote ideali altrui. Non si ha pertanto, l'acquisto di area edificabile di cui parla la legge 2 luglio 1949, n. 408. Non spetta, quindi, l'agevolazione tributaria prevista da detta legge quando il diritto di superficie sia reciprocamente concesso tra i condomini, i quali abbiano acquistato in comune l'area da un terzo con lo stesso o con un separato atto, ossia mediante un trasferimento che gia fruisce dell'agevolazione fiscale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)