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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 120 del 07/01/2016 (Rv. 638254 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Giudizi instaurati, in primo grado, anteriormente al 30 aprile 1995 - Art. 345 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2016-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638254-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Con riferimento ai processi iniziati, in primo grado, in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione, quanto al giudizio di appello, indipendentemente dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche ad esso apportate dalle leggi n. 353 del 1990 e n. 69 del 2009, sicché le parti, in presenza di tali condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 14/07/1950 num. 581 art. 36, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)