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Sez. 3, Sentenza n. 18488 del 25/08/2006 (Rv. 593571 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Giudizi anteriori al 30 aprile 1995 - Formulazione originaria dell'art. 345 cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593571-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Con riferimento ai giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova applicazione, quanto al giudizio di appello, prescindere dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 353 del 1990 e, in particolare, quale risultante per effetto dell'art. 36, legge n. 581 del 1950. Pertanto, le parti, in presenza di dette condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma, se la deduzione poteva essere proposta in primo grado, si applicano, per le spese del giudizio di appello, le disposizioni dell'art. 92 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 14/07/1950 num. 581 art. 36, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)