Sez. 2, Sentenza n. 1159 del 16/03/1982 Ud. (dep. 05/02/1983) Rv. 157346 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN PRIMO GRADO E ASSOLUZIONE IN APPELLO - STATUIZIONE SUGLI INTERESSI CIVILI IN CASSAZIONE CON LA SENTENZA DICHIARATIVA DI AMNISTIA - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN PRIMO GRADO E ASSOLUZIONE IN APPELLO - STATUIZIONE SUGLI INTERESSI CIVILI IN CASSAZIONE CON LA SENTENZA DICHIARATIVA DI AMNISTIA - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'ultrattività del processo penale ai sensi dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405 richiede che la sentenza impugnata contenga almeno una condanna generica dall'imputato a favore della parte civile: pertanto la Corte di Cassazione applicando l'amnistia non deve emettere alcuna statuizione circa gli interessi civili quando la sentenza di primo grado che ha condannato l'imputato al risarcimento del danno sia rimasta travolta da quella di secondo grado di assoluzione. (Conf mass n 146885; (Conf mass n 143964).*
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)