diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 595 del 04/03/1974 (Rv. 368380 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368380-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - LIMITI.*

Nell'indagine diretta a stabilire se agli organi della pubblica amministrazione spetti il potere di sopprimere o limitare gli altrui diritti soggettivi e, quindi, di ridurli a meri interessi legittimi, il giudice ordinario deve accertare l'esistenza in concreto dei presupposti nel cui concorso l'astratta norma di legge conferisce quel potere. L'indagine stessa deve limitarsi all'accertamento dei presupposti obbiettivamente identificabili, la cui sussistenza, cioe, possa essere affermata o negata mediante una constatazione che non involga apprezzamenti di opportunita amministrativa od anche di carattere tecnico, rientrando le valutazioni di tal genere (nel caso di specie si trattava di stabilire se vi era pericolo di crollo di un immobile con minaccia per l'incolumita pubblica) nella discrezionalita, amministrativa e tecnica, della pa nell'Esercizio dei suoi poteri, non suscettibile di Sindacato da parte del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)