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Sez. 1, Sentenza n. 1198 del 26/05/1986 Ud. (dep. 30/01/1987) Rv. 174963 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - PLURALITÀ DI FATTISPECIE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE E QUALIFICATA - AUTONOMIA DEI SINGOLI REATI.*
Stato
decisa il 1986-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174963-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - PLURALITÀ DI FATTISPECIE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE E QUALIFICATA - AUTONOMIA DEI SINGOLI REATI.*

L'art. 75 della legge n. 685 del 1975 - così come gli artt. 416, 416-bis ed altre Disposizioni che concernono reati di associazione - prevede una pluralità di figure criminose di carattere permanente, le quali hanno in comune il riferimento ad una associazione avente quale scopo la commissione di uno o più delitti tra quelli previsti dagli artt. 71, 72 e 73 della legge. Accanto alla figura semplice di reato del mero partecipe, che è punito per il solo fatto di partecipare e che integra autonoma ipotesi di reato, la legge prevede - con specificazione alternativa (promotore, costitutore, organizzatore, finanziatore) del paradigma legale di riferimento - e punisce più severamente quella qualificata dalla posizione di preminenza di un partecipe rispetto agli altri associati. (Conf mass n 170227).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)