Sez. 1, Sentenza n. 7462 del 22/04/1985 Ud. (dep. 07/08/1985) Rv. 170227 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - PLURALITÀ DI FATTISPECIE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE E QUALIFICATA - AUTONOMIA DEI SINGOLI REATI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - PLURALITÀ DI FATTISPECIE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE E QUALIFICATA - AUTONOMIA DEI SINGOLI REATI.*
L'art. 75 della legge n. 685 del 1975 - così come gli artt. 416, 416-bis cod. pen. ed altre Disposizioni che concernono reati di associazione - prevede una pluralità di figure criminose di carattere permanente, le quali hanno in comune il riferimento ad una associazione avente quale "oggetto sociale" la commissione di più delitti tra quelli previsti dagli artt. 71, 72 e 73 della legge. Accanto alla figura semplice di reato, del mero "partecipe", che è punito "per il solo fatto di partecipare" e che integra ipotesi autonoma di reato, la legge prevede - con specificazione alternativa (promotore, costitutore, organizzatore, finanziatore) del paradigma legale di riferimento - e punisce più severamente quella qualificata dalla posizione di preminenza di un partecipe rispetto agli altri associati. La legge, infine, equipara, quoad poenam, la figura del "capo" a quella del "promotore".*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)