Sez. U, Sentenza n. 6015 del 10/11/1980 (Rv. 409786 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - VIOLAZIONE DI LEGGE - NOZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - VIOLAZIONE DI LEGGE - NOZIONE.*
La 'violazione di leggè, per la quale sono impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le decisioni rese in materia disciplinare dal consiglio nazionale forense, comprende i vizi di motivazione, ma nei limiti in cui i medesimi siano riconducibili alla previsione dell'art 360 n 5 cod proc civ e, cioe, si traducano in omissioni, lacune o contraddizioni, incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio. (V 3521/77, mass n 387103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)