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Sez. U, Sentenza n. 6015 del 10/11/1980 (Rv. 409786 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - VIOLAZIONE DI LEGGE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409786-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - VIOLAZIONE DI LEGGE - NOZIONE.*

La 'violazione di leggè, per la quale sono impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le decisioni rese in materia disciplinare dal consiglio nazionale forense, comprende i vizi di motivazione, ma nei limiti in cui i medesimi siano riconducibili alla previsione dell'art 360 n 5 cod proc civ e, cioe, si traducano in omissioni, lacune o contraddizioni, incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio. (V 3521/77, mass n 387103).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)