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Sez. 3 - , Sentenza n. 14255 del 08/07/2020 (Rv. 658315 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Risarcimento del terzo trasportato - Impresa assicuratrice - Diritto di rivalsa verso l'assicuratore del responsabile civile - Limiti - Assenza di copertura assicurativa - Esercizio della rivalsa - Modalità e limiti.
Stato
decisa il 2020-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658315-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)