Sez. 4, Sentenza n. 13831 del 11/02/2009 Cc. (dep. 30/03/2009) Rv. 242479 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Confiscabilità del veicolo - Sequestro preventivo - Riesame - Inammissibilità ex art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
Non è inammissibile ai sensi dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell'art. 240 cod. pen., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l'obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sé pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l'insussistenza del "fumus" del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 CORTE COST., Legge 02/10/2007 num. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)