Sez. 3, Sentenza n. 40190 del 10/10/2007 Cc. (dep. 30/10/2007) Rv. 237938 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME | Ipotesi di confisca obbligatoria - Divieto di revoca del sequestro - Presupposti - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME
La disposizione dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., secondo cui non può essere disposta la revoca del provvedimento di sequestro nei casi di confisca obbligatoria, non è di generale applicabilità ma si riferisce ai soli casi in cui il sequestro perda efficacia per motivi meramente formali connessi al mancato rispetto dei termini entro i quali il Tribunale deve ricevere gli atti e provvedere sul riesame. (Fattispecie nella quale il Tribunale del riesame aveva annullato la convalida di sequestro di un quadro, riconosciuto come falso, per carenza di motivazione sulla strumentalità probatoria del bene; la Corte, sulla base del principio di diritto enunciato, non ha ritenuto ostativa alla restituzione del bene l'obbligatorietà della confisca derivante dall'art. 178, comma quarto, D.Lgs. n. 42 del 2004).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 178 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)