Sez. 1, Sentenza n. 17115 del 27/08/2004 (Rv. 576287 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - D. Lgs. n. 22 del 1997 - Art. 52 - Interpretazione - Duplicità degli illeciti - Omissione dell'annotazione - Sussistenza anche in presenza di formulari di trasporto contenenti i dati relativi ai movimenti eseguiti - Affermazione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. A differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone la istituzione del registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione. Infatti, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non può essere adempiuto <per relationem>, attraverso l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com'è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12, comma primo, D. Lgs. n. 22 cit., che per i produttori di rifiuti è di una settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo (lett. e) (Fattispecie relativa a omessa registrazione sui registri di carico e scarico dei movimenti relativi ai rifiuti che, invece, risultavano dagli appositi formulari riguardanti il trasporto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)