diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 14810 del 27/06/2006 (Rv. 594493 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - D.lgs. n. 22 del 1997 - Istituzione dei registri - Sufficienza - Esclusione - Custodia degli stessi presso l'impresa - Necessità.
Stato
decisa il 2006-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594493-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei medesimi, dettato dall'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997, non si esaurisce nella istituzione degli stessi registri, ma comprende - come modalità integrativa del precetto di cui all'art.12, la cui omissione si risolve in una violazione dell'obbligo di regolare "tenuta" - anche quello della custodia di essi presso l'impresa ove avviene la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)