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Sez. 3, Sentenza n. 3965 del 10/07/1979 (Rv. 400436 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DOMANDA DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DI DUE CONVENUTI IN VIA CONGIUNTIVA O ALTERNATIVA - ACCOGLIMENTO NEI CONFRONTI DI UNO SOLO - APPELLO PRINCIPALE DEL CONVENUTO SOCCOMBENTE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO ASSOLTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400436-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DOMANDA DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DI DUE CONVENUTI IN VIA CONGIUNTIVA O ALTERNATIVA - ACCOGLIMENTO NEI CONFRONTI DI UNO SOLO - APPELLO PRINCIPALE DEL CONVENUTO SOCCOMBENTE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO ASSOLTO - AMMISSIBILITA.*

Nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado, pronunziando sulla domanda di risarcimento del danno, proposta in via congiuntiva o alternativa contro due convenuti, abbia affermato la responsabilita dell'uno e negato quella dell'altro, l'appello principale del convenuto soccombente legittima l'attore, ai sensi dell'art 334 cod proc civ, alla proposizione dell'appello incidentale tardivo nei confronti del convenuto vittorioso, in quanto, ponendo in discussione l'impugnazione principale l'intera regolamentazione dei contrapposti interessi come fissata nella decisione di primo grado, l'interesse al gravame incidentale trae origine da quello principale e si determina una condizione di inscindibilita in fase di impugnazione. (Conf 611/77, mass n 384163).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)