Sez. 1, Sentenza n. 2652 del 30/04/1981 (Rv. 413434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 334 cod proc civ, l'impugnazione incidentale tardiva e ammissibile, anche se proposta contro un soggetto diverso dall'impugnante principale, quando riguardi un capo della sentenza dipendente o connesso con quello investito dall'impugnazione principale, per il quale l'interesse ad ottenere la riforma sorga per effetto della proposizione dell'impugnazione principale. (nella specie, l'assicuratore del convenuto, chiamato in causa e condannato a risarcire direttamente i danni all'attore, aveva proposto appello, contestando la sua legittimazione passiva nei confronti dell'attore stesso. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo di quest'ultimo, volto ad ottenere oltre l'ulteriore rivalutazione della somma liquidata in suo favore dal tribunale, a titolo risarcitorio, la pronunzia della relativa condanna a carico anche del convenuto. Il supremo collegio ha confermato la decisione, alla stregua del surriportato principio). (V 507/81, mass n 410984; (V 3965/79, mass n 400436; (V 1981/77, mass n 385715).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)