diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 6289 del 05/03/2020 (Rv. 657174 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Procedure di mobilità - Mutamento delle mansioni - Legittimità - Condizioni - Applicabilità al distacco del lavoratore presso terzi a seguito di mobilità ex art. 8, comma 3, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. in l. n. 236 del 1993.
Stato
decisa il 2020-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657174-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

Nel corso delle procedure di mobilità, ex art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991, gli accordi sindacali possono prevedere, per garantire il reimpiego di almeno una parte dei lavoratori, che il datore assegni loro, in deroga all'art. 2103 c.c., mansioni diverse da quelle svolte, anche inferiori o peggiorative, trattandosi di rimedio volto ad evitare il licenziamento (fermo restando che i lavoratori non sono vincolati alla deroga poiché possono rifiutare la dequalificazione affrontando il rischio del licenziamento); il medesimo principio - derogabilità del divieto di demansionamento in base ad accordi collettivi fondati sull'interesse del lavoratore a non perdere il posto di lavoro - trova applicazione anche nel caso di distacco del personale ove ricorra l'ipotesi specifica disciplinata dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. in l. n. 236 del 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30 com. 4, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)