Sez. L, Sentenza n. 14944 del 01/07/2014 (Rv. 631603 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Procedure di mobilità - Accordi sindacali - Deroghe all'art. 2103 cod. civ. - Legittimità ex art. 4, comma 11, legge n. 223 del 1991 - Limiti e condizioni - Applicabilità anche ad ipotesi di trasferimento o trasferta - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
L'art. 4, comma 11, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha carattere speciale poiché, nel prevedere che, nel corso delle procedure di mobilità, gli accordi sindacali possono stabilire, per garantire il reimpiego di almeno una parte dei lavoratori, che il datore di lavoro assegni, in deroga all'art. 2103 cod. civ., mansioni diverse da quelle svolte, non pone alcuna preclusione all'assegnazione di mansioni anche inferiori o peggiorative - ivi compreso il trasferimento o la trasferta del lavoratore da una unità produttiva all'altra - trattandosi di rimedio volto ad evitare il licenziamento dei lavoratori, fermo restando che questi non sono vincolati alla deroga poiché possono rifiutare la dequalificazione affrontando il rischio del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo, in quanto precipuamente finalizzato a tutelare l'interesse dei lavoratori alla conservazione del posto, un accordo aziendale che prevedeva la la trasferta di alcuni lavoratori, senza rimborso della relativa indennità per alcuni mesi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)